Art. 24.
(Relazione annuale sullo stato della montagna).

      1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.